
Nuovo Regolamento Imballaggi PPWR – riduzione e riciclo
Cosa c'è da sapere sul regolamento PPWR
Il PPWR e i suoi requisiti sono per voi come villaggi boemi? Volete capire quali requisiti, scadenze e basi legali si applicano ora alla vostra azienda e ai vostri imballaggi? Allora il nostro articolo di approfondimento fa al caso vostro!
Il PPWR in breve per una lettura veloce
Il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, noto come PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation), si pone l’obiettivo di ridurre le crescenti quantità di rifiuti di imballaggio nell’UE e di arrestarne l’aumento entro il 2030 attivando un’economia circolare funzionante. In vigore dall’11 febbraio 2025, sostituisce la precedente direttiva sugli imballaggi, dando vita a regolamenti più vincolanti e garantendo un’applicazione uniforme negli Stati membri. Nei prossimi 18 mesi (fino al 12 agosto 2026), si dovranno mettere in pratica i primi adempimenti per favorire una svolta sostenibile. Continuate a leggere per conoscere le implicazioni per la vostra aziende e le scadenze da rispettare. (Aggiornato al mese di febbraio 2025)
Indice
- Che cos’è il PPWR?
- In che modo il PPWR contribuisce all’economia circolare? Qual è l’obiettivo del PPWR?
- Quando entra in vigore il PPWR? Date e scadenze
- Quali conseguenze per i miei imballaggi / Quali regole prevede il PPWR?
- Che ruolo hanno bioplastiche e riciclati nell’attuazione del PPWR?
- Cinque semplici suggerimenti
Che cos’è il PPWR?
L’UE persegue una serie di programmi per migliorare la sostenibilità degli imballaggi in modo significativo. Lo dimostra chiaramente il regolamento PPWR che prevede precise disposizioni per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio prodotti con tutti i materiali immessi sul mercato dell’UE. Comprende, tra l’altro, requisiti riguardanti la progettazione degli imballaggi, norme sui sistemi di riuso e misure per la gestione dei rifiuti.
Una differenza cruciale rispetto alla precedente Direttiva UE sugli imballaggi (94/62/CE) risiede nella forma giuridica: mentre la Direttiva poteva essere recepita autonomamente da ogni Stato membro tramite una propria normativa nazionale, il PPWR, in quanto regolamento, si applica in modo uniforme e immediato in tutti i 27 Paesi dell’UE. In tal modo si elimina il rischio di aggiustamenti nazionali e persegue una maggiore armonizzazione dei provvedimenti all’interno dell’UE. Il regolamento si rivolge alle aziende con sede nell’UE e a quelle che importano imballaggi nell’UE, e si applica sia ai prodotti interni sia a quelli importati.
Rsta da vedere se il PPWR contribuirà effettivamente a eliminare il coacervo europeo in fatto di economia circolare. (Link al nuovo articolo: Tuning o opportunità mancata per l’economia circolare?) Ma una cosa è certa: il nuovo regolamento comporta obblighi estesi e di ampia portata per tutti gli attori del ciclo di vita degli imballaggi.
In che modo il PPWR contribuisce all’economia circolare? Qual è l’obiettivo del PPWR?
Il PPWR è una componente importante dell’agenda politica ambientale dell’UE. È incentrato sugli sforzi a tutto tondo dell’UE per promuovere l’economia circolare, utilizzare le risorse in modo efficiente e ridurre la produzione di rifiuti nel suo complesso. Integrato nel Green Deal europeo, si prefigge di minimizzare l’impatto ambientale causato dagli imballaggi riducendo il volume dei rifiuti e promuovendo il riutilizzo e il riciclaggio attraverso misure e requisiti specifici. In questo contesto, la riduzione dei rifiuti non riguarda solo la tutela dell’ambiente, ma rappresenta anche una componente essenziale degli impegni internazionali dell’UE. Nell’ambito dell’Accordo di Parigi, l’UE si prefigge obiettivi ambientali ambiziosi e considera la minimizzazione dei rifiuti un passo fondamentale nella lotta al cambiamento climatico.
Il PPWR intende creare un quadro normativo standardizzato per tutti gli Stati membri dell’UE. L’armonizzazione dei provvedimenti normativi mira a ridurre l’impatto ambientale causato dagli imballaggi e a favorire nel contempo un’evoluzione sostenibile all’interno dell’UE.
Gli obiettivi principali:
- Ridurre i rifiuti di imballaggio (minimizzazione degli imballaggi)
- Favorire il riciclaggio (requisiti di riciclabilità e contenuto minimo di riciclato secondo il principio Design4Recycling)
- Migliorare la compatibilità ambientale (obblighi di riutilizzo, norme sul riutilizzo)
- Aumentare la trasparenza (requisiti di etichettatura standardizzati, divieti).
Quando entra in vigore il decreto sugli imballaggi PPWR? Date e scadenze

Il Regolamento europeo sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (PPWR) è stato adottato dal Consiglio Europeo nel dicembre 2024, dopo l’approvazione da parte del Parlamento Europeo nel novembre dello stesso anno. Il PPWR è stato quindi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’EU con il numero 2025/40. Il 12 febbraio 2025 è entrato formalmente in vigore. Trascorso un periodo di transizione e implementazione di 18 mesi, diverrà esecutivo cosicché le disposizioni del PPWR troveranno sostanzialmente applicazione a partire dal 12 agosto 2026 e verranno osservate in tutti gli Stati membri dell’UE. In questa data, la precedente Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi sarà in gran parte abrogata. Tuttavia, non dovranno essere rispettate immediatamente tutte le norme del PPWR, perché alcune disposizioni entreranno in vigore gradualmente dal 2026 al 2040.
Quali sono le conseguenze per il mio imballaggio? / Quali norme prevede il decreto sugli imballaggi PPWR?
Il regolamento stabilisce obiettivi concreti e misure specifiche per consolidare l’economia circolare. A seguire una panoramica concernente le implicazioni per il vostro imballaggio o prodotto:
Requisiti per le sostanze presenti negli imballaggi (art. 5)
L’articolo 5 del PPWR stabilisce requisiti specifici per le sostanze presenti negli imballaggi, al fine di ridurre l’impatto ambientale e aumentare la sicurezza dei consumatori. In particolare, questi requisiti stabiliscono valori limite per l’uso di alcune sostanze chimiche come il piombo, il cadmio, il mercurio e il cromo esavalente. È inoltre previsto il divieto di immettere sul mercato imballaggi alimentari che raggiungano o superino determinate soglie di PFAS.
Riciclabilità degli imballaggi (art. 6)

Dal 2030, tutti gli imballaggi dovranno essere riciclabili o riutilizzabili
Il PPWR definisce requisiti specifici per la progettazione degli imballaggi e fissa obiettivi ambiziosi per garantire che entro il 2030 tutti gli imballaggi risultino riutilizzabili o riciclabili dopo l’uso. Gli imballaggi sono considerati riciclabili se possono essere riciclati mantenendo una qualità tale che le materie prime secondarie così ottenute siano utilizzabili in sostituzione delle materie prime primarie. Inoltre, gli imballaggi devono poter essere raccolti, cerniti e riciclati in modo tale da non compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti. Per favorire l’economia circolare, dal 1° gennaio 2035, gli imballaggi dovranno essere riciclati su larga scala.
Classificazione della riciclabilità
Verrà introdotto un sistema di classificazione della riciclabilità degli imballaggi distinguendo fra tre rigorose classi di prestazione: A, B o C. A partire dal 2030, gli imballaggi con un livello di riciclabilità inferiore al 70% non saranno considerati riciclabili e non potranno più essere immessi sul mercato. A partire dal 2038, il divieto sarà esteso alla classe C, ovvero agli imballaggi con riciclabilità inferiore all’80%.

Istituzione di criteri di progettazione
Il PPWR promuove il cosiddetto Design4Recycling (design per il riciclo), che pone l’accento sulla riutilizzabilità e sul riciclo dei materiali. A tal proposito, le aziende dovrebbero sin da ora valutare attentamente il design dei loro imballaggi e adeguarlo laddove necessario e possibile. Una scelta sensata anche dal punto di vista economico, visto che il PPWR stabilisce le condizioni quadro per un aggiustamento delle tariffe di smaltimento in funzione delle caratteristiche ecologiche. In futuro, lo smaltimento di imballaggi di qualità migliore e più facilmente riciclabili sarà più economico rispetto alle alternative meno riciclabili. Entro il primo gennaio 2028, la Commissione Europea prevede di pubblicare delle linee guida pertinenti nelle “Design for Recycling Guidelines”. La configurazione specifica spetterà ai singoli Stati membri e dovrà essere attuata un anno e mezzo dopo. Si creerà così un chiaro incentivo per la promozione di soluzioni di imballaggio ecocompatibili.

Impiego di materiali riciclati / Contenuto minimo di riciclato per gli imballaggi in plastica (art. 7)
Il regolamento richiede un impiego significativamente maggiore di materiali riciclati negli imballaggi. A tal fine, l’UE ha fissato percentuali minime di contenuto riciclato per i vari tipi di imballaggi e materiali. L’obiettivo è quello di chiudere i cicli e ridurre il fabbisogno di nuove materie prime primarie. Il contenuto di materiale riciclato viene calcolato come media per tipologia e formato di imballaggio, impianto di produzione e anno. La documentazione tecnica dovrà attestare il contenuto di materiale riciclato.
Dal 2030 si applicheranno agli imballaggi in plastica le seguenti percentuali minime di riciclato post-consumo (PCR):
- 30% (50% dal 2040) per gli imballaggi sensibili al contatto in PET (tranne le bottiglie per bevande)
- 10% (25% dal 2040) per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materiali diversi dal PET (tranne le bottiglie per bevande)
- 30% (65% dal 2040) per le bottiglie di plastica monouso per bevande
- 35% (65% dal 2040) per gli imballaggi in plastica che non rientrano nelle categorie precedenti
Le seguenti percentuali minime si applicheranno a partire dal 2030 agli imballaggi realizzati con queste materie prime:
- Vetro: minimo 50 % di contenuto riciclato
- Carta e cartone: minimo 70 % di contenuto riciclato
- Metallo: minimo 25 % di contenuto riciclato
Ai sensi del Regolamento UE, a partire dal 2030 gli imballaggi contenenti plastica dovranno avere, salvo rare eccezioni, una percentuale minima obbligatoria di materiale riciclato (PCR). Tuttavia, l’aumentato uso di PCR pone indubbiamente delle sfide, in particolare in merito a disponibilità e qualità del materiale riciclato. Per saperne di più sui riciclati, leggete qui

Plastiche bio-based (art. 8) – Opportunità mancata?
A differenza dell’impiego di plastiche riciclate, il PPWR non contempla disposizioni in caso di impiego di plastiche bio-based, pur se, entro il 12 febbraio 2028, la Commissione valuterà se le plastiche bio-based possano essere consentite come alternativa alle plastiche riciclate nell’adempimento delle quote. Oltre ai requisiti di sostenibilità, la proposta legislativa potrebbe includere anche target per incrementare l’uso di materie prime bio-based.
Volete utilizzare oggi le plastiche a base biologica ed evitare le emissioni di gas serra?
Una soluzione ragionevole da diversi punti di vista: in primo luogo, ad oggi si registra una carenza di riciclati di alta qualità, adatti soprattutto al contatto con gli alimenti. In futuro, strozzature tali nell’approvvigionamento saranno ancora più marcate. In secondo luogo, le bioplastiche svolgono un ruolo centrale nella corsa alla riduzione di emissioni di CO² e al raggiungimento di una maggiore autonomia rispetto ai materiali fossili. Si è così persa l’opportunità di equiparare una soluzione praticabile, altamente riciclabile e innovativa ai materiali riciclati. Si consideri difatti che le plastiche drop-in bio-based (come il bio-PE) non rappresentano solo un’alternativa ai riciclati, ma costituiscono un tassello essenziale nella transizione dell’UE verso sistemi di imballaggio sostenibili.

Imballaggi compostabili (art. 9)
Ai sensi dell’articolo 9 del PPWR, dal 12 febbraio 2028 alcuni imballaggi dovranno essere compostabili per garantirne la biodegradabilità. Si tratta di prodotti come le bustine di tè e le cialde di caffè, nonché gli adesivi per frutta e verdura. Inoltre, i singoli Stati membri potranno prescrivere l’obbligatorietà della compostabilità per altre tipologie di applicazioni, come i sacchetti per il trasporto ultraleggeri (ad esempio, per la raccolta dei rifiuti organici) o le capsule del caffè, a condizione che sia presente un’infrastruttura per la raccolta e lo smaltimento e che siano soddisfatti altri requisiti. Se gli Stati membri adottano da prima dell’entrata in vigore del PPWR prescrizioni sulla compostabilità obbligatoria per altre tipologie di applicazioni, tali regolamenti potranno continuare ad essere attuati.
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Minimizzare gli imballaggi e prevenire i rifiuti (art. 10)
Il PPWR mira a minimizzare gli imballaggi spropositati e a ridurre significativamente la quantità di rifiuti di imballaggio in generale. L’UE ha fissato obiettivi chiari per la riduzione dei rifiuti di imballaggio nell’ambito del Regolamento UE (art. 43): riduzione del 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040. Gli Stati membri dovranno inoltre rispettare entro il 2030 target di riciclaggio vincolanti per ogni tipo di materiale (plastica, vetro, metallo, legno, carta e cartone):

Oltre che prevenendo i rifiuti, per raggiungere certi target si dovranno evitare imballaggi inutili, complessi e spropositati riducendo volumi e dimensioni. Si dovranno inoltre promuovere design innovativi e modulari atti a facilitare il riutilizzo e il riciclaggio.
A partire dal 1° gennaio 2030, gli imballaggi dovranno essere ridotti al minimo indispensabile per evitare sprechi di materiale (divieto di doppie pareti, falsi fondi, strati inutili, “imballaggi truffa”, ecc.). L’articolo 24 contiene inoltre specifiche sulla limitazione dello spazio vuoto, indicando ad esempio un rapporto massimo di spazio vuoto (aria e materiale di riempimento) del 50% per gli imballaggi assemblati, per il trasporto e l’e-commerce. L’imballaggio dovrà comunque soddisfare i requisiti in termini di protezione del prodotto, logistica, funzionalità, igiene e sicurezza.

Etichettatura degli imballaggi e trasparenza (artt. 12 e 13)
A partire dal 12 agosto 2028, gli imballaggi dovranno recare un’etichetta armonizzata per informare i consumatori sulla riciclabilità e sulla corretta modalità di smaltimento, al fine di facilitare il riciclaggio e ridurre la quantità di rifiuti di imballaggio smaltiti in modo improprio. Sono previsti specifici criteri di etichettatura per gli imballaggi compostabili, le sostanze potenzialmente pericolose e gli imballaggi riutilizzabili. I dettagli verranno definiti in ulteriori atti di esecuzione.
Divieto di determinati imballaggi monouso (art. 25 e allegato 5)
A partire dal 1° gennaio 2030, gli operatori economici non potranno più immettere sul mercato formati di imballaggio ai sensi dell’Allegato V del PPWR. Il PPWR riprende quindi la Direttiva UE sulle plastiche monouso e stabilisce ulteriori divieti sull’uso di imballaggi in plastica monouso. Tuttavia, poiché l’Allegato 5 contiene un gran numero di esenzioni ai singoli divieti, è opportuno approfondire i dettagli.

Divieti dal 01 gennaio 2030:
- Imballaggi secondari in plastica monouso per l’impacchettamento delle merci nel punto vendita
- Imballaggi in plastica monouso per frutta e verdura fresche e non trasformate, di peso inferiore a 1,5 kg.
- Imballaggi in plastica monouso per alimenti e bevande consumati in loco nel settore della ristorazione e alberghiero
- Imballaggi in plastica monouso per le monoporzioni di condimenti, salse, creme per il caffè, zucchero e spezie
- Divieto di imballaggi monouso (ad es. articoli da toilette) negli hotel
- Divieto di sacchetti di plastica ultraleggeri di spessore inferiore a 15 µm
Tuttavia, i divieti contenuti nell’articolo 25 e nell’Allegato V non si applicano agli imballaggi compositi con un contenuto di plastica fino al 5%. A differenza di quanto specificato nella direttiva SUP, nel regolamento PPWR questi formati non rientrano nella definizione di prodotti in plastica; da cui deriva che gli imballaggi di carta rivestiti di plastica possono ancora essere commercializzati nonostante i divieti sulla plastica; ciò non significa tuttavia che si tratti di un imballaggio “più ecologico” rispetto a quello in plastica facilmente riciclabile; tutt’altro, poiché il rivestimento in plastica, pur se inferiore alla soglia, interrompe il processo di riciclaggio della carta, altrimenti ben funzionante.
Oltre alle restrizioni già stabilite nell’Allegato V, l’articolo 67 introduce alcuni nuovi divieti che integrano la Direttiva UE sulle plastiche monouso (SUP). Ecco i punti più importanti:
- divieto di film termoretraibile nelle confezioni
- divieto dei trucioli di polistirolo come materiale di riempimento
- divieto degli anelli di plastica multipack come imballaggio secondario
- divieto di imballaggi in polistirene estruso (XPS) per alimenti destinati al consumo immediato e bevande. Il PPWR colma così un’importante lacuna giuridica della SUP, che inizialmente prevedeva un divieto solo per il polistirene espanso (EPS).
Aumento del tasso di imballaggi riutilizzabili e riciclabili (artt. 11 e 29)
Il Regolamento europeo PPWR prevede misure globali per promuovere il riutilizzo degli imballaggi e la creazione di sistemi di riuso. In particolare, sono previsti incentivi e adempimenti per i produttori e i rivenditori affinché creino e adottino sistemi di riuso. Per la prima volta, lo stesso PPWR istituisce un criterio vincolante che impone la predisposizione di un cosiddetto sistema di riuso per gli imballaggi riutilizzabili a partire dal 12 agosto 2026. Particolarmente degne di nota sono le modifiche sostanziali agli obblighi in materia di riuso da applicare specificamente agli imballaggi industriali e commerciali. Ci sono anche nuove disposizioni per determinati alimenti e bevande da asporto che consentono la ricarica e includono l’obbligo di fornire opzioni per il riuso.

A partire dal 2030, per determinati tipi di imballaggi saranno fissate le seguenti quote vincolanti in termini di riuso, fatte salve alcune eccezioni:
- 10% per gli imballaggi di bevande (40% nel 2040)
- 40% per gli imballaggi per trasporto, vendita ed e-commerce (70% nel 2040)
- 10% per gli imballaggi secondari (25% nel 2040)
Il requisito del riuso si applica anche agli imballaggi per il trasporto, la vendita e l’e-commerce destinati al movimento di prodotti tra le diverse sedi di una stessa azienda all’interno dell’UE. Inoltre, devono risultare riutilizzabili tutti gli imballaggi impiegati all’interno di uno Stato membro. Restano esclusi da queste quote materiali come carta e cartone, nonché ad esempio gli imballaggi per merci pericolose, macchinari di grandi dimensioni, ecc. Anche per quanto riguarda gli imballaggi per bevande, il PPWR contiene requisiti molto dettagliati per il riuso con molte eccezioni. Per questo motivo, i produttori e gli utilizzatori di imballaggi dovrebbero esaminare attentamente la normativa.
A partire dal 2030, le aziende che si servono di formati di imballaggio citati dovranno presentare all’autorità competente del proprio Stato membro una relazione annuale, completa di dati dettagliati, che attesti il rispetto dei requisiti di riuso. Il metodo esatto per calcolare le quote di riutilizzo sarà definito dalla Commissione europea in un apposito atto di esecuzione entro il 30 giugno 2027.

Obblighi di ricarica e riutilizzo per il settore del take-away (artt. 32 e 33)
A partire dal 12 febbraio 2027, gli esercizi di ristorazione saranno obbligati a offrire ai clienti la possibilità di riempire con bevande calde o fredde e cibi pronti i propri contenitori portati da casa. Le questioni di responsabilità in caso di problematiche sulla sicurezza alimentare passeranno dalla Commissione agli Stati membri, c’è pertanto ancora da attendere per il recepimento.
Un anno dopo, a partire dal 12 febbraio 2028, dovrà essere possibile portare via cibi e bevande in imballaggi riutilizzabili (nell’ambito di un apposito sistema di riuso). Questa opzione di asporto non deve comportare costi maggiori per il consumatore o condizioni meno favorevoli.
È prevista un’eccezione a questi obblighi per le microimprese (meno di 10 dipendenti e fino a 2 milioni di euro di fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro).
A differenza della direttiva SUP, il PPWR non prevede una quota di riuso obbligatoria per alimenti e bevande. Il settore della ristorazione dovrebbe limitarsi a offrire il 10% dei propri prodotti in imballaggi riutilizzabili entro il 2030. Gli Stati membri potranno comunque introdurre quote obbligatorie a livello nazionale. Gli obblighi derivanti dalla SUP, come l’obbligo di offrire imballaggi riutilizzabili in Germania, rimangono quindi in vigore e saranno integrati ed estesi dalle disposizioni del PPWR.
Promozione di soluzioni di imballaggio più sostenibili attraverso sistemi EPR (responsabilità estesa del produttore) (art. 44 e segg.)
Il PPWR introduce il concetto di responsabilità estesa del produttore, che obbliga le aziende a considerare l’intero ciclo di vita dei propri imballaggi, dalla progettazione, all’uso e allo smaltimento. I produttori dovranno garantire che i loro imballaggi sono facilmente riciclabili e che sosterranno i costi di raccolta, recupero e riciclaggio. Allo stesso tempo, si dovranno motivare le aziende affinché sviluppino e utilizzino soluzioni di imballaggio più rispettose dell’ambiente. In Germania si prevede che i requisiti degli obblighi EPR verranno recepiti nella prossima modifica della novella della legge sugli imballaggi, a far data dall’autunno 2025.
Obblighi di deposito
Nel complesso, il PPWR mira a rafforzare l’economia circolare nell’UE fissando obiettivi chiari per la riduzione dei rifiuti di imballaggio, la promozione del riciclaggio e l’uso di materiali riciclati. Si tratta di un passo importante verso un’economia più sostenibile ed efficiente in termini di tutela delle risorse. Per saperne di più, cliccate qui e scoprite 8 semplici idee per un prodotto più sostenibile!
Che ruolo hanno bioplastiche e riciclati nell’attuazione del PPWR?
Le bioplastiche e i riciclati rivestono un ruolo fondamentale nell’attuazione del Regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (PPWR), dal momento che entrambi gli approcci possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dal regolamento, pur se con ruoli differenti.
Le bioplastiche ottenute da risorse rinnovabili contribuiscono a ridurre la dipendenza dalle risorse fossili, in linea con l’obiettivo del PPWR di ridurre al minimo l’impronta ambientale degli imballaggi. Le bioplastiche con compostabilità certificata possono rivelarsi utili per applicazioni specifiche come gli imballaggi alimentari, in cui i residui organici rendono spesso difficile il riciclaggio. Tuttavia, il PPWR stabilisce che gli imballaggi biodegradabili possono essere utilizzati solo in casi ben definiti.
Il PPWR indica la necessità di aumentare la quota di materiali riciclati nei nuovi imballaggi e, specialmente per gli imballaggi in plastica, ciò assumerà un ruolo importante nel consolidamento dell’economia circolare e nella riduzione della dipendenza dalle materie prime. I materiali riciclati consentono di chiudere il cerchio, in quanto estendono il ciclo di vita della plastica riportandola nel processo produttivo come materiale; anche questo, un aspetto perfettamente in linea con gli obiettivi del PPWR, che mira a ridurre i rifiuti e ad aumentare l’efficienza delle risorse.
Cinque suggerimenti per affrontare il regolamento UE PPWR
- Esaminate i vostri attuali design di imballaggio per verificarne riciclabilità ed efficienza.
- Sviluppate strategie per integrare in modo appropriato nei vostri imballaggi i materiali riciclati o le bioplastiche.
- Tenetevi aggiornati sui requisiti di legge e documentate le vostre misure di sostenibilità.
- Collaborate con gli esperti per conformare i vostri imballaggi ai requisiti del PPWR.
- Sviluppate formule che vadano oltre i requisiti minimi di legge, così da affermarvi come pionieri del settore.
Il tempo vola…! Iniziate subito!
Il tempo stringe: mancano solo cinque anni all’entrata in vigore della normativa definitiva nel 2030. Molte aziende avranno bisogno di anni per mettere a punto un ciclo chiuso che sia non solo conforme al PPWR, ma anche sostenibile dal punto di vista economico. È quindi fondamentale adeguare tempestivamente i propri prodotti e processi per rimanere competitivi e sfruttare le opportunità offerte dalle nuove normative.
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